Gli aggiornamenti in tema di GDPR ed HR
mercoledì 27 Febbraio, 2019
Il Garante ribadisce l’importanza del principio di minimizzazione del trattamento
In occasione della pubblicazione del Provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018 nel quale sono state precisate le prescrizioni delle autorizzazioni generali compatibili con il Reg. UE 2016/679, il garante per la Protezione dei dati personali si è pronunciato anche in materia di trattamento dei dati particolari dei candidati da parte dei datori di lavoro, confermando a tal proposito che possono essere raccolti (per esempio tramite form di candidatura) e conservati solo i dati strettamente necessari alla verifica dei requisiti degli aspiranti lavoratori.
I dati potranno essere richiesti solo se strettamente pertinenti alla instaurazione del rapporto di lavoro e non per verificare la globale idoneità professionale. La puntualizzazione dell’Autorità conferma, rimarcandola, l’importanza del principio di minimizzazione del trattamento, che deve orientare l’attività dei datori di lavoro anche nella fase precedente all’eventuale assunzione.
Dati valutativi dei dipendenti: pronuncia della Corte di Cassazione
Un caso interessante da segnalare, proveniente dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 32533/2018), riguarda la richiesta da parte del dipendente di una banca al proprio datore di lavoro di potere accedere a fascicoli elaborati nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato dal datore nei suoi confronti, per potersi difendere e impugnare in giudizio la sanzione disciplinare irrogatagli.
La Suprema Corte, accogliendo la posizione del lavoratore, ha stabilito che la richiesta di accesso ai propri dati personali formulata da parte dei dipendenti si estende anche ai dati valutativi (come, fattispecie già configurata dall’art. 8 del D. Lgs. 196/2003, ora abrogato), cioè a quelle informazioni personali che non hanno carattere oggettivo ma ineriscono a “giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo”.
Tale è il caso dei dati contenuti in documenti aziendali di natura endoprocedimentale e attinenti al momento formativo della volontà datoriale.
Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, non sussiste alcuna specifica limitazione in ordine alle concrete finalità (per esempio esercizio di un diritto in giudizio da parte del lavoratore) per le quali il diritto di accesso viene esercitato: la richiesta di esercizio di un diritto, come nel caso di specie, andrebbe quindi accordata anche se presentata ai fini di potere predisporre la propria difesa in giudizio.
Regole deontologiche per le agenzie per il lavoro: la data retention
Rimanendo in tema di trattamento di dati personali, in corso di approvazione sono le regole deontologiche per le agenzie per il lavoro. Nel dettaglio c’è la definizione di una nuova tempistica di retention per i dati raccolti dei candidati ai fini di ricerca e selezione del personale: a seguito di un sondaggio con le agenzie per il lavoro, ci si sta attestando per la scelta di una retention del dato di 4 anni.
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